Sono stati disciplinati i poteri e le modalità di funzionamento dell’organismo per la tenuta dell’elenco Confidi minori. L’organismo sarà composto da cinque membri, tra i quali sarà eletto il presidente: i componenti della struttura saranno scelti tra docenti universitari in discipline economiche e giuridiche, professionisti iscritti ad albi professionali e altri con comprovata esperienza nel settore finanziario (almeno un triennio).
L’organismo svolgerà ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco, determinerà la misura dei contributi a carico degli iscritti (entro il limite del 5‰ delle garanzie concesse) riscuotendo i contributi dovuti per l’iscrizione nell’elenco. A stabilirlo è una bozza di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze definito «Regolamento recante la disciplina della struttura, dei poteri, delle modalità di funzionamento dell’organismo previsto dall’art. 112 bis del Testo unico bancario oltre l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti l’organismo e relativi criteri e modalità di nomina o di sostituzione».
Porte sbarrate. Non potranno essere nominati componenti coloro i quali ricoprono cariche amministrative, di direzione, di controllo, detengono partecipazione di controllo e svolgono attività di lavoro autonomo di rilievo tale da compromettere l’autonomia di giudizio.
Cancellazioni. L’organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, potrà chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e la trasmissione di documenti fissando i termini ed effettuando ispezioni. Potrà disporre la cancellazione dall’elenco qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione, qualora risultino gravi violazioni normative, per il mancato pagamento del contributo, per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.