Entra nella fase operativa il piano contro il dissesto idrogeologico nelle aree metropolitane. Il Governo ha sottoscritto con le regioni e i sindaci gli accordi di programma quadro per l’assegnazione dei fondi previsti dalla prima parte del piano stesso (già approvato col decreto del Presidente del Consiglio a settembre). Gli interventi urgenti sono trentatré, per un importo pari a 654,2 milioni, stanziati dalla delibera n. 32/2015 del Cipe.
Queste le regioni presenti e interessate alla stipula dell’accordo:
- Abruzzo
- Veneto
- Lombardia
- Sardegna
- Liguria
- Emilia Romagna
oltre ai sidaci di Milano, Bologna, Venezia e Genova.
Le parti, allo scopo di rendere efficace lo svolgimento dei compiti istituzionali di competenza e con riferimento alle attività tese al rispetto dei criteri di economicità e legalità , possono promuovere la verifica sugli atti connessi alle procedure di gara, richiedendo l’intervento diretto e ispettivo dell’Autorità anticorruzione. Il soggetto attuatore è tenuto a modificare l’atto in conformità agli eventuali rilievi di irregolarità dell’Anac o di non conformità alle vigenti disposizioni normative, presentando anche le controdeduzioni all’Anac.
Monitoraggio. Gli interventi saranno monitorati nella banca dati unitaria (definita Bdu), che è stata istituita presso il Ministero dell’Economia, tramite l’inserimento dei dati, curato dalle regioni o dai soggetti dalle stesse incaricati, nel database «Rendis» dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Le risorse, pari a 650 milioni di euro, saranno assegnate al Ministero dell’Ambiente in qualità di amministrazione responsabile dell’attuazione. A cura del Ministero sarà fatta adeguata pubblicità dell’elenco degli interventi finanziati e delle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento dei lavori.
Rapporto. Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, le regioni dovranno presentare al comitato d’indirizzo e controllo dell’accordo un apposito rapporto sull’efficacia dell’intervento evidenziando:
- il numero delle persone messe in sicurezza
- l’eventuale scostamento tra quanto dichiarato nella scheda di rilevazione inserita nel sistema Rendis al momento della presentazione dell’istanza e il risultato effettivamente conseguito
- l’attuale classe di pericolosità e rischio dell’area sulla quale l’intervento ha sviluppato i suoi effetti.