Vi sono delle novità nella circolare n. 3681/c del 30 giugno del Ministero dell’Economia, che evidenzia le principali modifiche apportate con il dm del 22 giugno alla modulistica per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
Vi è la possibilità da parte delle start-up di autodescrivere in maniera sintetica l’attività concretamente svolta dall’impresa, secondo una terminologia di natura sostanzialmente fattuale e operativa, per l’iscrizione nel Registro delle imprese, senza utilizzare una terminologia giuridico-economica. L’autodescrizione delle attività delle start-up non può essere oggetto di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, neppure del Rea, stante i principi di tassatività e di tipicità che regolano questi registri. L’introduzione di un nuovo riquadro «start-up: passaggio alla sezione speciale come pmi innovativa» serve per gestire la trasformazione della start-up in pmi innovativa senza interruzione, con la possibilità di richiedere la cancellazione dalla sezione speciale come start-up e iscriversi nella sezione speciale come pmi innovativa, creando continuità.
La modulistica contiene riquadri dedicati alle pmi innovative, alle start-up a vocazione sociale, alle cooperative e alle società di persone con l’inserimento nel modulo di un apposito campo dedicato all’iscrizione della notizia del recesso, esclusione e decesso dei soci di società di persone. La consistenza e la rilevanza delle modifiche apportate rendono la modulistica innovativa rispetto a quanto era stato previsto in precedenza, soprattutto per l’importanza degli ambiti settoriali oggetto di revisione.