Dal ministero dello Sviluppo economico alcune novità contenute nei pareri riguardanti le pmi innovative secondo quanto specificato dal decreto legge n. 3 «Investiment Compact».
Le immobilizzazioni immateriali sono da considerare tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito per il riconoscimento di pmi innovativa e per la conseguente iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Occorre ricordare che è in possesso del requisito soggettivo la piccola e media impresa innovativa che impiega personale qualificato sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di parasubordinazione, anche se si considera la dicitura «A qualunque titolo». Nello specifico, il legislatore non pone nè con riferimento alle pmi innovative e neppure alle start up alcun pregiudizio verso le forme giuridico-contrattuali di collaborazione del personale qualificato con la società.
Requisito essenziale. La certificazione di bilancio è da considerarsi requisito essenziale della pmi innovativa nella fase d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e deve rimanere tale per tutta la durata dell’iscrizione.
Start up innovativa. Non è in possesso del requisito dettato dall’art. 25 (comma 2 lettera g) del dl n. 179/2012 la start up innovativa la cui attività deriva dall’affitto dell’azienda. La normativa infatti è esplicita nel considerare le esclusioni elencando fusioni, cessioni, scissioni e non elenca l’affitto di ramo d’azienda. Il 3 settembre scorso il ministero dello Sviluppo economico aveva risposto a un quesito in tema di start up d’impresa a riguardo di una società operante nell’ambito dell’innovazione tecnologica che non disporrebbe del requisito soggettivo secondo l’art. 25 del dl n. 179/2012 che stabilisce nel punto g quanto segue: non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o cessione di azienda in quanto trattasi di srl già costituita che si renderebbe affittuaria di un’azienda.
Esperienze professionali di soci e personale. Il ministero ha risposto anche a un quesito in merito al deposito del curriculum vitae dei soci per una società che effettua una campagna di equity crowfunding e presenta così un azionariato diffuso. Risulta quindi che è necessario indicare i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, nella pmi innovativa esclusi eventuali dati sensibili. Scopo del dispositivo di legge è quello della conoscenza dei dati relativi ai soggetti impegnati direttamente nella start up o nella pmi innovativa e anche quelli che a titolo d’investimento partecipano tramite azionariato al capitale di rischio.
Attività di Ricerca & Sviluppo. Sempre dal ministero la specifica del requisito dei costi in attività di Ricerca e Sviluppo per la qualifica di pmi innovativa. Ogni spesa per R&S sia da considerarsi rilevante ai fini della qualifica di pmi innovativa con la sola eccezione delle spese immobiliari. Le immobilizzazioni immateriali sono da considerarsi tra le attività di Ricerca & Sviluppo allo scopo del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento sia della pmi innovativa sia della start up innovativa. I poteri di verifica sul possesso dei requisiti della pmi innovativa (o della start up) da parte delle Camere di commercio è da considerarsi di natura formale.