Grazie al decreto del Fare, l’impresa edile subentrata nella convenzione ha diritto alla proroga di tre anni e non di due anni sul termine d’inizio e fine dei lavori di lottizzazione. Questo è quanto emerge dalla sentenza 1304/2015, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Piemonte. E questo perché la norma del decreto legge 69/2013, così come modificata dalla legge di conversione 98/2013, va interpretata in senso favorevole ai progetti edilizi più impegnativi quando c’è interesse alla conclusione delle opere urbanistiche. Il differimento opera automaticamente e risulta ammissibile (anzi dovuto) qualora il termine originario sia già venuto a scadenza.Il tutto ha avuto inizio col ricorso accolto dell’impresa edile chiamata a dare attuazione al piano esecutivo per la costruzione di undici villette residenziali dopo la convenzione firmata fra i proprietari delle aree e l’amministrazione locale. Il comune ha sbagliato a dichiarare estinto il titolo edilizio per il mero decorso del tempo. Secondo i giudici, la norma dev’essere interpretata nel senso che alla proroga dei permessi edilizi dev’essere riconosciuta una maggiore ampiezza quando i titoli sono rilasciati per le lottizzazioni. E questo non soltanto per le difficoltà che le imprese incontrano per porre a termine le convenzioni, infatti c’è anche un interesse pubblico affinché siano concluse le urbanizzazioni primarie e secondarie. Inoltre, non si può non considerare la crisi congiunturale che sta assillando le imprese di costruzioni.
Per la lottizzazione pertanto non è prevista la ricorrenza di alcun presupposto per l’operatività della proroga triennale. Si tratta in particolare della previa comunicazione del soggetto interessato e della condizione che i termini iniziali e finali non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato. Per questo è stato ritenuto illegittimo il provvedimento del comune che ha dichiarato l’impresa decaduta dal permesso di costruire senza tenere conto della proroga automatica del termine per l’inizio dei lavori.