Dal 23 luglio le nuove regole riguardanti le norme antincendio per le attività d’ufficio si possono applicare ad attività di edifici e locali per uffici con oltre 300 persone presenti all’interno: queste disposizioni di prevenzione sono state disciplinate con decreto del ministero dell’Interno del 8 giugno scorso, provvedimento attuativo dell’art.15 del dlgs 139/2006.
Le attività d’ufficio soggette a queste nuove disposizioni riguardano le aree destinate ad attività non riconducibile all’ufficio stesso ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso: agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e aree commerciali con quantitativi di materiali combustibili non significativi.
Gli uffici possono essere ubicati all’interno dello stesso compartimento e devono dare comunicazioni dirette di sistema di esodo promiscuo. Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell’attività diversi con sistema di esodo promiscuo deve essere previsto l’incremento del livello gestionale della sicurezza antincendio.