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Il decreto Cam e l’ecoprogettista, coordinatore ambientale di progetto

La figura dell’ecoprogettista costituisce lo strumento oggettivo per dimostrare il rispetto delle previsioni stabilite nel decreto Cam e prevenire contenziosi. Rappresenta l’anello di congiunzione di tutta la filiera, dalla stazione appaltante fino all’impresa, attraverso il progettista e il direttore dei lavori.

A 4 anni dalla stesura del decreto sui Criteri ambientali minimi, l’ente italiano di accreditamento Accredia ha accreditato in conformità alla norma Iso 17024 lo schema di certificazione dell’ecoprogettista sviluppato da ABICert in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 2.6.1 del decreto Cam.

La stazione appaltante ha l’obbligo, nell’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori, di attribuire dei criteri premianti ai professionisti, ingegneri, architetti, geometri, geologi, agronomi, dottori forestali, … in possesso di competenze ambientali certificate.

L’ecoprogettista certificato da ABICert è infatti la figura con competenze ambientali certificate richiamata dal decreto Cam. Ai coordinatori per la sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il decreto Cam ha affiancato il coordinatore ambientale di progetto.

La figura dell’ecoprogettista è rilevante per il professionista perché lo avvantaggia nell’ottenimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori.

Le competenze dell’ecoprogettista sono fondamentali anche all’interno della stazione appaltante per una corretta impostazione del bando per l’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori e del bando di gara per l’esecuzione, con la corretta attribuzione dei parametri rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i Criteri ambientali minimi:

  • 1. assegnazione dell’incarico di progettazione con criteri premianti per chi ha competenze ambientali certificate con uno schema accreditato secondo la norma Iso 17024, come l’Ecoprogettista;
  • 2. assegnazione dell’incarico di progettazione con criteri premianti per lo studio in possesso di certificazione ISO 14001 sotto accreditamento;
  • 3. valutazione dell’offerta formulata sulla base della sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte dall’impresa:
    3.1 impiego di materiali riciclati;
    3.2 demolizione selettiva e avvio a recupero dei materiali di risulta;
    3.3 recupero di materiali in loco;
    3.4 impiego dei materiali a impronta di carbonio minore possibile, preferendo ad esempio l’impiego di legno;
    3.5 impiego di materiali provenienti da distanza inferiori a 150 km (o a 600 km se il mezzo di trasporto è ferrovia o nave);
    3.6 ricorso a specifici protocolli di sostenibilità ambientale, quali Itaca, Leed, Bream, Casaclima…
    4 valutazione dell’impresa sulla base della presenza nel team di un tecnico con competenze ambientali.

Una grande responsabilità permane a carico delle stazioni appaltanti: secondo alcune stime, a oggi, solo il 7/8% dei bandi viene stilato secondo i Criteri ambientali minimi.

Ciò vuol dire che il 92% dei bandi è difforme dalle previsioni del decreto Cam, obbligatorie dal 7 novembre 2017. Molte amministrazioni rischiano, in base a quanto previsto dall’art. 34 del Dlgs 50/16, l’impugnazione del bando e l’annullamento della gara. Le stazioni appaltanti devono quindi colmare il gap formando il personale preposto all’esperimento delle gare secondo i Cam.

La pubblica amministrazione centrale sta cercando coordinatori ambientali di progetto per assicurare adeguati gestione, monitoraggio e rendicontazione del Pnrr, per evitare che gli investimenti del Pnrr subiscano battute di arresto.

In un recente convegno nell’ambito del forum Compraverde sul Green Public Procurement a Roma l’ing. Meini, direttore Innovazione per l’Economia Circolare di Enel, ha invocato l’assunzione di una metrica per la misurazione delle competenze impiegate nella filiera sostenibile.

Il coordinatore ambientale deve sapersi muovere agevolmente nell’analisi dei prodotti e nella lettura critica dei documenti allegati ai prodotti che arrivano in cantiere; la certificazione da ecoprogettista è lo strumento fondamentale per dimostrare l’adeguata base di competenze che consenta un dialogo tecnico tra i diversi attori coinvolti ai diversi livelli.

Questo coordinatore dev’essere presente in cantiere e saper cogliere i punti chiave della gestione sostenibile dei processi di costruzione. Rappresenta quindi la giusta declinazione dell’input presente nel decreto Cam al paragrafo 2.6.1 ed è fondamentale per l’attuazione pratica dei criteri di sostenibilità nell’intera filiera.

Approfondimento legislativo: l’antefatto

Il dm 11 gennaio 2017 ha introdotto i nuovi Criteri ambientali minimi (Cam) per gli arredi per interni (allegato 1), per l’edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3). In particolare, l’allegato 2 riguarda i requisiti minimi da rispettare per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Tra i temi presi in considerazione la sostenibilità dei materiali utilizzati.

Il dm 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017, obbliga le stazioni appaltanti ad adottare i Criteri ambientali. L’’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Dlgs 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal Dlgs 56/2017), sancisce obblighi precisi per le stazioni appaltanti. L’art. 2.1 dell’allegato 2 Pan Gpp pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6-11-2017 riporta:

  • L’appaltatore (l’impresa) deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, … certificato da organismi riconosciuti.
  • Verifica: l’offerente deve essere in possesso di una … certificazione secondo la norma Iso 14001 … certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente .. comprese le misurazioni e valutazioni .. applicate all’interno del cantiere, sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali, preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
  • La valutazione di queste “prove certificate” potrebbe agevolmente essere svolta dall’ecoprogettista, in qualità di coordinatore ambientale del progetto, in modo da prevenire incidenti ambientali o anche solo interpretazioni scorrette dei documenti coinvolti nel processo, e, quindi, contenziosi che potrebbero ritardare i tempi di attuazione dei progetti. Ciò sarebbe oltremodo enfatizzato nello specifico contesto attuativo del Pnrr e avrebbe conseguenze sensibilmente amplificate in questo preciso momento storico.

La previsione del Criterio 2.1.1 riguardo alla certificazione Iso 14001 … potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in merito all’assegnazione dell’incarico di progettazione, seppure non sia obbligatorio e la stazione appaltante ha la facoltà di inserirlo nella documentazione di gara quale prerequisito.

2.6 Criteri di aggiudicazione | Criteri premianti obbligatori | 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti

Viene attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista, esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale Iso/Iec 17024 o equivalente.

Al par. 1.1 del decreto Cam si legge ancora: si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e… si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Il decreto Cam al par. 2.5.4 prevede che il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato … con particolare riguardo a:

  • sistema di gestione ambientale;
  • gestione delle polveri;
  • gestione delle acque e scarichi;
  • gestione dei rifiuti.
  • L’offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale.

La figura dell’ecoprogettista costituisce lo strumento oggettivo per dimostrare il rispetto delle previsioni stabilite nel decreto Cam e prevenire contenziosi. Rappresenta l’anello di congiunzione di tutta la filiera, dalla stazione appaltante fino all’impresa, attraverso il progettista e il direttore dei lavori.

Materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose. I processi vanno gestiti in modo da soddisfare i criteri definiti nel decreto. Orientarsi tra i diversi criteri è specifico compito dell’ecoprogettista, che svolge il compito di coordinatore ambientale di progetto.

L’ecoprogettista è il professionista chiamato a guidare la stazione appaltante, lo studio di progettazione, l’impresa edile a comprendere quale è lo strumento più rispondente alla specifica opera o alla propria realtà aziendale e con un rapporto costi/benefici migliore per la collettività che avvia la realizzazione di un’opera o per l’impresa che ottiene la convalida o la certificazione o l’etichetta.

L’ecoprogettista si basa su un approccio dal basso volto non a ricevere un macchinoso modello rigido calato dall’alto, ma favorisce la maturazione della filiera con una presa di coscienza adeguata alle specifiche situazioni nazionali, richiamando il protocollo Itaca, per attuare praticamente l’approccio sostenibile nell’ambito della filiera delle costruzioni.

a cura di ing. Antonio Bianco, direttore ABICert

Per informazioni www.abicert.it/ecoprogettista o www.ecoprogettista.it www.coordinatoreambientalediprogetto.it per informazioni abicert@abicert.it

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