Il decreto del ministero delle Infrastrutture inviato alla Corte dei Conti per la registrazione definisce modalità e tempistica d’introduzione dell’obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti e per razionalizzare le attività di progettazione e le derivanti verifiche.
Il decreto ha previsto la digitalizzazione degli appalti pubblici con l’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione con decorrenza dal 1 gennaio 2019 per opere d’importo pari o superiore a 100 milioni di euro.
Per gli importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino a opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorrerà dal 1 gennaio 2025.
Compito delle stazioni appaltanti
Il provvedimento che disciplina gli adempimenti preliminari delle strutture appaltanti prevede che queste dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore dei dati, la regolamentazione dei conflitti.
È previsto l’uso di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è stato definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
Già dall’entrata in vigore il decreto ha previsto l’uso facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per gli interventi di recupero, riqualificazioni o varianti da parte delle stazioni appaltanti che abbiano compiuto gli adempimenti preliminari.
Obbligatorietà: i tempi per l’introduzione dei metodi e degli strumenti di modellazione
Per quanto concerne le infrastrutture e in più in generale l’edilizia le stazioni appaltanti richiedono in via obbligatoria l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici secondo quanto stabilito dall’articolo 23 comma 1 lettera h del Codice dei Contratti Pubblici secondo questa tempistica:
- per lavori complessi riguardanti opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro la decorrenza è dal 1 gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni la decorrenza è dal 1 gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro la decorrenza è dal 1 gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui fa riferimento l’articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici la decorrenza è dal 1 gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro la decorrenza è dal 1 gennaio 2023;
- per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, la decorrenza è dal 1 gennaio 2015.