Il ministero del Lavoro con la circolare n. 10/2016 della direzione generale per le politiche attive ha specificato che i fondi interprofessionali devono applicare il Codice appalti e provvedere alle gare quando stipulano contratti per beni e servizi con soggetti terzi.
Nell’erogazione dei contributi agli aderenti ai fondi devono essere predeterminati sia i criteri sia le procedure e sia le modalità di selezione dei beneficiari.
Questa circolare segue quella trasmessa dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, al ministero del Lavoro riguardante l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici secondo il dlgs n.163/2016 ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua costituiti secondo la legge 388/2000 (articolo 118).
In particolare il presidente dell’Autorità confermava la natura formalmente privata dei fondi specificando che questo non era di per se sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i fondi come organismo di diritto pubblico.
Per l’Autorità la disciplina che regola i fondi presenta elementi di pubblicizzazione quali:
–l’autorizzazione, la vigilanza, la valutazione dei risultati (da parte del ministero del Lavoro)
-la nomina del presidente di Collegio dei sindaci
-la sottoposizione ad attività di indirizzo svolta dall’Osservatorio per la formazione continua.
Di qui l’obbligo di applicazione della disciplina comunitaria (e nazionale) in tema di appalti pubblici e la conseguente sottoposizione al controllo Anac.