La Cassa depositi e prestiti ha pubblicato una comunicazione con la quale informa che gli enti territoriali (comuni, regioni, province e città metropolitane) possono accedere al rimborso anticipato o alla riduzione dei prestiti in essere presentando domanda entro il 1° giugno. Le richieste di rimborso di prestiti in essere al 30 giugno dovranno essere complete della deliberazione di consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato.
Rimborso ed estinzione anticipati. Gli enti territoriali potranno chiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che alla data del 31 maggio risultino interamente erogati. Nel caso di estinzione anticipata parziale, la delibera di consiglio dovrà contenere per ciascuna posizione di mutuo l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere.
La Cdp dopo il 1° giugno invierà agli enti una comunicazione con l’indicazione delle modalità per effettuare il rimborso anticipato e degli importi dovuti, fermo restando il pagamento della rata in scadenza al 30 giugno.
Effetto. Le domande di riduzione dell’importo nominale dei prestiti per la rideterminazione dei piani di ammortamento corrispondenti avranno effetto dal 1° luglio.
1° gennaio. Le domande di riduzione pervenute dopo la scadenza del 1° giugno saranno istruite dalla Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° gennaio del prossimo anno.