Dalla sentenza n. 494/16 della prima sezione del Tar Umbria che ha accolto il ricorso di un laureato in economia è emerso un’opposizione all’incarico esterno per il posto da dirigente del comune «se per quel posto esiste già un lavoratore idoneo non vincitore di concorso».
L’ente è tenuto a scorrere la graduatoria che si rivela ancora valida invece di provvedere al bando della nuova procedura di reclutamento.
È infatti la graduatoria che deve avere la priorità rispetto al conferimento dell’incarico a tempo determinato cui si fa riferimento all’art. 110 del Testo Unico Enti Locali che diviene uno strumento da attivare solo in occasione della necessità di soddisfare particolari esigenze organizzative.
Vero è che l’art. 110 consente agli Enti Locali di affidare incarichi di dirigente a termine ma non li esonera dal bandire il concorso che è l’unico mezzo per accedere al pubblico impiego.
Nello specifico l’amministrazione locale non spiega per quale motivo si debba ricorrere a professionalità esterne all’ente per trovare personale adatto a svolgere le funzioni direttive.