Dalla sentenza n. 781/15 pubblicata dalla V sezione del Consiglio di Stato è emerso che, grazie al decreto del Fare, la presenza di un Durc negativo non può far revocare l’appalto all’azienda se a questa non fu concesso il termine di 15 giorni per regolarizzare la sua posizione.
Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato dalle Casse edili (ex art. 2 comma 2 del decreto ministeriale del Lavoro del 24/10/2007) sulla base di una convenzione con l’Inail e l’Inps. Prima dell’emissione o dell’annullamento del documento già rilasciato, in mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, le autorità invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
Nel frattempo, è entrato in vigore il dl 69/2013: il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine di 15 giorni assegnato dall’ente previdenziale all’impresa per poter sistemare la propria posizione. Se il termine all’azienda non viene assegnato, il Durc negativo risulta viziato: non può dunque comportare l’esclusione dell’impresa dalla gara perché la violazione non può ritenersi definitivamente accertata.
Il decreto del Fare ha modificato la norma dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, dove è stabilito che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipare alla procedura concorsuale. La sentenza del Tar ha stabilito che di fronte al Durc negativo riscontrato all’impresa ausiliaria la stazione appaltante poteva operare una propria valutazione sulla base delle circostanze dedotte dall’impresa aggiudicataria.