Il ministero dello Sviluppo economico ha specificato in tema di professioni non organizzate in ordini o collegi, sostenendo che la certificazione di conformità alla norma Uni del singolo professionista non appartenente ad un albo o ad un collegio costituisce una libera scelta del professionista.
In particolare rimane libera la facoltà, da parte di un’associazione professionale, di richiedere quale requisito aggiuntivo per i propri iscritti la certificazione ad una norma tecnica Uni, dove esente. Questa potrebbe anche essere utilizzata quale attestato di qualità dei servizi secondo i principi dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, stante il collegamento con l’art. 81 del decreto legislativo n. 59/2010, che fa riferimento al sistema di accreditamento a cui a sua volta fa riferimento il regolamento europeo n. 765/2008.
Non obbligatorie. Le norme tecniche predisposte dall’Uni risultano dunque non obbligatorie ma rappresentano dei principi generali che vanno a disciplinare l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
Sia i rappresentanti delle parti interessate, sia i singoli cittadini possono partecipare alla redazione delle norme Uni nella fase di inchiesta pubblica finale, dando giudizio sul progetto di norma preparato dal gruppo di lavoro dell’Uni. Inoltre, i rappresentanti delle parti interessate possono prendere contatto con l’Uni sia per avviare la promozione della redazione di una norma, sia per chiedere di essere inseriti nel gruppo di lavoro delegato alla redazione.
Natura privatistica. Le associazioni devono avere natura privatistica, essere fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con lo scopo di valorizzare le competenze degli associati e favorire, garantendole, il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.