Nella circolare n. 696 del Consiglio nazionale degli ingegneri (17 marzo 2016) sulle modalità di redazione Ape è specificato che nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni il servizio di Ape offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi e una verifica finale con eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti quando rilevanti per le prestazioni energetiche al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, di diagnosi e di controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere avvalendosi di specifiche competenze professionali.
Per gli edifici esistenti allo scopo di ottimizzare la procedura il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare e può richiedere anche il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare oggetto d’attestazione della prestazione anche non in corso di validità, evidenziando interventi eventuali su edifici e impianti eseguiti successivamente e dalle risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati.
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare la documentazione sopra citata qualora esistente e resa disponibile dal richiedente unicamente previa verifica di completezza e congruità.