L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/e, in risposta al quesito formulato da un’associazione che sollevava il problema di come determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli in loco, ha specificato che «anche per l’impresa artigiana che produce infissi in serie e li cede con posa in opera valgono le regole per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle forniture di beni significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa».
Secondo l’Agenzia delle Entrate una tale tipologia di attività non può usufruire di alcuna variante nell’applicazione della norma agevolativa introdotta per la prima volta nell’ordinamento dalla legge n. 488/1999 e oggi a regime. Anche le imprese artigiane determineranno quindi il valore dei beni significativi tassativamente individuati nel dm 29/12/1999, tra i quali sono ricompresi sia gli infissi interni sia quelli esterni, con gli stessi criteri previsti nella circolare n. 71/e del 07/04/2000.
In presenza di beni significativi quali gli infissi, l’aliquota ridotta del 10% si applicherà soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei predetti beni. Questo limite di valore dev’essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione (rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente) il valore dei beni significativi.
Il valore delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori forniti nell’ambito della prestazione agevolata non dev’essere individuato autonomamente poiché confluisce in quello della manodopera. Tutto questo a prescindere dal fatto che le prestazioni siano riconducibili ad un contratto di cessione con posa in opera oppure ad un contratto d’appalto. In entrambi i casi, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi.