Dalla sentenza n. 777/16 del Tar dell’Emilia Romagna emerge che l’associazione temporanea d’impresa conserva l’attribuzione dell’appalto anche se uno dei tecnici delle società partecipanti si è già occupato del palazzo storico dove devono essere svolti i lavori messi a gara. Questo perché la norma dettata a tutela della concorrenza nei servizi di ingegneria e in quelli di architettura punta a impedire che lo stesso soggetto che ha redatto a suo tempo il progetto possa poi aggiudicarsi l’appalto perché si trova nella condizione vantaggiosa di conoscere i particolari e la situazione dell’immobile.
IL CASO
Un ingegnere dello studio aderente all’Ati ha vergato a suo tempo uno studio diagnostico sulla staticità di un antico fabbricato che ospita l’amministrazione comunale. Non si configura però la violazione dedotta dell’articolo ’90 (comma 8) del Codice dei contratti pubblici che vieta soltanto una commistione tra il soggetto che effettua la progettazione di un’opera e colui che gli dà materiale esecuzione.
Si tratta di una norma che limita la libertà economica ed è quindi difficile interpretarla in modo estensivo. Gli studi incriminati dall’ingegnere sono pubblici. Si limitano a verificare il rischio sismico per il fabbricato e non sono stati considerati secondo la valutazione dell’offerta economica.