L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha definito nella «determinazione n. 1/2013» che i contratti pubblici devono essere stipulati con atto pubblico notarile, in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata ma sempre in modalità elettronica.
Ricordiamo che il comma 13 dell’articolo 11 del Codice dei contratti è stato, recentemente, modificato dall’art. 6 comma 3 del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012 (decreto sviluppo bis) e che in riferimento a tale modifica «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale richiedente dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».
Determinazione 1/2013. Suddivisa in quattro paragrafi (premesse, ambito oggettivo di applicazione, forma del contratto, modalità elettronica), la determinazione ha stabilito che è possibile la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione mediante tre forme:
- l’atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (legge 89/1913)
- forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice
- scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
L’Autorità ha inoltre concluso la determinazione precisando che:
- l’applicazione sia circoscritta alla tipologia di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice
- i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equivalenti ammesse dall’ordinamento
- la modalità elettronica della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del dlgs n. 82/2005.