La Corte di Cassazione con la sentenza n. 41820/2015 ha specificato i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione specificando che gli obblighi di questa figura professionale sono stati definiti già nell’art. 92 del dlgs n. 81/2008 Tusl.
Secondo questa disposizione il coordinatore per l’esecuzione è tenuto alla verifica attraverso opportune azioni di coordinamento e controllo dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e l’applicazione corretta delle procedure di lavoro. Tra le mansioni vi è la verifica dell’idoneità del Piano operativo di sicurezza (Pos) assicurandone la coerenza con il Psc che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.
Secondo quanto previsto dal Tusl i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono:
–valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
–verifica dell’adeguamento dei rispettivi Pos per le imprese esecutrici ;
–organizzazione tra i datori di lavoro (compresi i lavoratori autonomi) della cooperazione ed il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
–verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Compresa la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del Psc, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
–provvedere alla comunicazione di eventuali inadempienze all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
–in caso di pericolo grave e imminente sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.