È entrato in vigore oggi, e si applicherà a tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa risulti in corso, il decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo scorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile.
Di fatto vi è l’introduzione dei nuovi criteri per l’assoggettamento dei progetti di opere e infrastrutture alla valutazione di impatto ambientale, che determina una maggiore applicazione della procedura di Via. È stata prevista una riduzione del 50% delle soglie dimensionali applicabili ai sensi del Codice dell’ambiente.
Ora province e regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa, in particolare quelle autonome dovranno, dove necessario, adeguare i propri ordinamenti ai criteri delle linee guida sulla base delle specifiche situazioni territoriali-ambientali. Al Ministero dell’Ambiente spetterà il compito di monitoraggio sulle ricadute derivanti dall’applicazione delle linee guida (provvedendo ad un aggiornamento in caso di necessità).
Questo decreto va a sanare una situazione di incompatibilità rilevata dalla Commissione europea sei anni fa, rendendo applicabile il disposto dell’art. 4 (paragrafo 3) della direttiva europea e i criteri di selezione definiti nell’allegato III della direttiva Via.
Situazioni territoriali e ambientali. Il decreto consegue alla delega conferita al Ministero dell’Ambiente dal dl 91/2014 (comma 1, lettera c, art. 15) e definisce i criteri da applicare per l’assoggettamento dei progetti cui fa riferimento l’allegato IV alla parte II del dl 152/2006 alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via, oltre alle modalità per l’adeguamento, da parte delle regioni, dei criteri alle specifiche situazioni ambientali.
Il nuovo decreto da un parte ha l’effetto di ridurre del 50% le dimensioni già fissate nell’allegato IV e dall’altro lato ha l’effetto di estendere il campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Caratteristiche dei progetti. Per decidere se debbano essere sottoposti a Via i progetti di intervento sul territorio a cui fa riferimento l’allegato V della parte II del Codice dell’ambiente inerente a:
- porti
- strade e autostrade
- progetti di sviluppo industriale
- opere marittime
- aeroporti
- opere idriche
occorrerà applicare una serie di criteri, quali quelli concernenti le caratteristiche dei progetti.
In questi casi occorrerà valutare il cumulo con altri progetti, da intendersi in relazione a progetti relativi a opere o interventi di nuova costruzione, e il rischio di incidenti, in particolare per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
Localizzazione dei progetti. Un altro parametro da tener presente sarà quello della localizzazione dei progetti considerando la sensibilità ambientale delle aree geografiche, che possono risentire dell’impatto dei progetti, e della capacità di carico dell’ambiente naturale. In questo caso il decreto fa riferimento ad alcune zone sensibili, quali:
- zone costiere
- zone montuose e forestali
- zone umide
- riserve e parchi naturali
- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa Ue sono già stati superati
- zone a forte densità demografica (superiore a 500 abitanti per kmq e popolazione di almeno 50mila abitanti)
- zone di importanza storica e archeologica
- zone classificate protette ai sensi della normativa nazionale
- zone protette speciali.