Alcuni degli elementi contenuti nella direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2011/92/Ue riguardante la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti privati e pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25/04/2014, fanno riferimento ai 90 giorni che servono per la valutazione d’impatto ambientale di progetti di opere pubbliche, alla consultazione pubblica garantita anche con accesso su portale internet, alla procedura rimodulata e alle norme previste per evitare conflitti d’interesse.
In particolare la direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 16 maggio 2017, fermo restando che i progetti relativi ad interventi già sottoposti a Via rimarranno regolati dalla precedente direttiva 2011/92/Ue.
Il provvedimento incide su numerosi aspetti della direttiva del 2011 e ha lo scopo di rendere più effettiva la trasparenza della procedura di valutazione di impatto ambientale aggiornandone i contenuti, coordinando le previsioni vigenti rispetto alle altre normative settoriali.
Importante è la definizione della procedura:
- la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente (come dice la direttiva, che deve fare capo ad esperti competenti)
- lo svolgimento delle consultazioni pubbliche
- l’esame da parte del soggetto decisore delle informazioni presentate nel rapporto di Via, delle informazioni supplementari e dei dati che emergono dalla consultazione pubblica
- la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente.
Separazione delle competenze. Un punto specifico riguarda i conflitti d’interesse. È stato stabilito che se l’autorità competente coincide col committente, gli Stati membri, nel recepire la direttiva, provvedono almeno a separare in maniera appropriata nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva.
Affissione e pubblicazione. Per quel che riguarda l’informativa al pubblico, la direttiva prescrive che sia garantita mediante affissione entro un certo raggio o tramite pubblicazione nei giornali locali; è previsto che la consultazione del pubblico interessato (anche per la valutazione dell’eventuale impatto transfrontaliero di un progetto) avvenga per iscritto o tramite indagine pubblica.
Portale. Occorre che le informazioni siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili a livello amministrativo adeguato.
Tempistica. Per quel che concerne la tempistica, la direttiva stabilisce che l’autorità competente adotti la propria determinazione entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie.