È scaduto il termine per la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2013.
Infatti, il dlgs n. 67/2011 (come modificato dalla legge n. 214/2011) prevede per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di un accesso anticipato al pensionamento e il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Dtl competente e ai relativi e competenti istituti previdenziali attraverso la compilazione del modello Lav-Us.Questo l’elenco delle varie tipologie previste dalla norma:
Lavori particolarmente usuranti (art. 2 del d.m. 19/5/1999):
- lavori in galleria, cava o miniera, tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari
- lavori ad alte temperature
- lavorazione del vetro cavo
- lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture (è esclusa l’attività di gruista)
- lavori di asportazione dell’amianto
Lavori notturni (art. 1 del dlgs. n. 66/2003)
Il lavoratore notturno è considerato quello che svolge parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) in un periodo di almeno sette ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In mancanza di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro part-time il limite minimo è riproporzionato).
Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni, ovvero per almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come periodo notturno per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario per l’intero anno lavorativo in periodi notturni della durata di almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
In entrambe le ipotesi, qualora il datore non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta linea catena
- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti
- lavorazione o trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti
- produzione di articoli finiti ecc.
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
- elettrodomestici
- altri strumenti e apparecchi
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 dlgs n. 67/2011).
La sanzione amministrativa prevista per la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro (relativa al lavoro notturno e al lavoro a catena) ammonta da euro 500 a euro 1.500.