Con il via libera alle linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno avviato la revisione della seconda tipologia del modello di inserimento al lavoro per ragazzi con meno di 29 anni, riformato col decreto legislativo 167/2011.
A fare da battistrada è la norma della legge 99/2013 riguardante il cosiddetto pacchetto occupazione del ministero del welfare (approvato in estate) con la necessità «di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale», in considerazione della «competenza esclusiva» delle amministrazioni in materia di formazione professionale.
Percorso formativo «mutevole». Il percorso formativo pubblico per chi viene reclutato per svolgere un periodo di apprendimento e un altro di attività in azienda, finanziato nei limiti delle risorse disponibili, cambia nella durata a seconda dell’iter di studio che si vanta al momento dell’assunzione. Agli under 29 privi di titolo, «in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado» sarà riservato un monte ore di 120.
Per un monte di 80 ore saranno impegnati i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma d’istruzione e formazione professionale, mentre a chi ha conseguito una laurea (o un titolo equivalente) spettano 40 ore formative.
I termini possono subire una diminuzione per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di lavoro della stessa natura, uno o più moduli formativi: la riduzione oraria però dovrà coincidere con la durata dei moduli portati a termine.
I corsi devono avere come oggetto l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, l’organizzazione e la qualità aziendale, contrattazione collettiva, poi le competenze di base e trasversali, quelle digitali, sociali e civiche, la relazione e la comunicazione nell’ambito lavorativo, legislazione del lavoro, infine l’imprenditorialità e gli elementi basilari della professione e del mestiere; le imprese devono disporre sia di luoghi attrezzati e adeguati, sia di risorse umane con adeguate capacità .
Ricordiamo che il piano formativo individuale (articolo 2, comma 1, lettera a) del dlgs 167/2011) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, mentre nel libretto formativo del cittadino l’azienda esporrĂ i dettagli della formazione effettuata e la qualifica professionale ricavata dall’apprendista. Infine, le realtĂ produttive multi – localizzate potranno adottare la disciplina della regione dove è ubicata la sede legale.