Da domani c’è la compensazione del Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo: le imprese potranno quindi utilizzare in compensazione l’incentivo fiscale per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Questo grazie alla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) che ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo e il decreto Mef (del 27/05/2015, art. 6, comma 3) che ha stabilito l’utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
L’aliquota può salire al 50% per le spese relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative ai contratti di ricerca con Università e altri enti equiparati e con start up innovative.
Sono ammissibili le spese sostenute negli anni 2015/2019 per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di Ricerca e Sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione e utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti cui fa riferimento il decreto ministeriale del 31/12/1988 e comunque con costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto dell’iva, i costi della ricerca svolta in collaborazione con enti, organismi di ricerca e università e con altre imprese comprese le start up innovative, le competenze tecniche e privative industriali relative ad una invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Quest’ultima spesa è stata introdotta come novità dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto in origine dal decreto Destinazione Italia.
Le attività rientranti nell’ambito della Ricerca e Sviluppo sono quelle riguardanti i lavori sperimentali o teorici che comportano l’acquisizione di nuove conoscenze, la ricerca pianificata, le indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare allo scopo di predisporre nuovi prodotti, processi, servizi e relativi miglioramenti, all’acquisizione di conoscenze per produrre progetti e piani per prodotti, processi e nuovi servizi e alla produzione e collaudo di prodotti in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Per ciascuno dei periodi d’imposta la spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo deve essere almeno pari a 30mila euro: non sono da considerarsi agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti.
Si ricorda che:
– l’agevolazione sarà fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico in cui operano fino a un importo di 5 milioni di euro;
– l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 6857 con cui le imprese potranno usufruire del credito d’imposta in compensazione attraverso il modello F24.